[doc. web n. 1297626] 
Amministrazione dei condomìni - 18 maggio 2006 (G.U. n. 152 del 3-7-2006) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In
data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe
Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Vista
la documentazione in atti ed esaminate le osservazioni pervenute a
seguito della consultazione pubblica indetta l'8 febbraio 2006; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; PREMESSO 1. Il trattamento di dati personali nell'ambito dell'amministrazione di condomini Sono
pervenuti a questa Autorità diversi quesiti e segnalazioni concernenti
le operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell'ambito
delle attività connesse all'amministrazione dei condomini: presentando
profili comuni −con specifico riguardo alla circolazione di informazioni
personali per la gestione della proprietà comune, riferite ai singoli
partecipanti al condominio (di seguito, "partecipanti"), o concernenti
l'intera amministrazione condominiale−, le medesime sono suscettibili di
trattazione unitaria con il presente provvedimento nel quale si è
altresì tenuto conto delle comunicazioni (settantacinque, comprendenti
anche richieste di chiarimenti, quesiti e osservazioni) pervenute
all'Autorità da privati e da associazioni di categoria a seguito della
consultazione pubblica indetta l'8 febbraio 2006. I
profili prevalentemente presi in considerazione nelle comunicazioni
inviate (in larga parte già presenti nelle segnalazioni e nei quesiti
presentati all'Autorità) riguardano: la questione della titolarità del trattamento nell'ambito della gestione condominiale; la tipologia dei dati trattati, tra i quali vengono indicati: i dati inerenti il condominio complessivamente inteso quale ente di gestione; i
dati personali riferiti ai singoli partecipanti al condominio, nei
limiti delle informazioni personali raccolte ed utilizzate per le
finalità riconducibili alla disciplina civilistica; il trattamento dei dati relativi a soggetti diversi dai partecipanti al condominio;
la circolazione, in varie forme, di dati relativi alla gestione condominiale; le problematiche afferenti alle misure di sicurezza; il trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari.
Tenendo
conto delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione
pubblica e delle segnalazioni presentate all'Autorità, ferma restando
l'applicabilità delle regole di diritto comune (in particolare degli
artt. 1117 e ss. c.c.), il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma
1, lett. c), del Codice, al fine di rendere conformi alle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali i trattamenti
effettuati nell'ambito dell'amministrazione dei condomini, prescrive ai
titolari del trattamento l'adozione delle misure di seguito
specificamente indicate. 2.
Tipologia di informazioni oggetto di trattamento nell'ambito
dell'attività di amministrazione del condominio e principi di pertinenza
e non eccedenza Affinché il trattamento di dati personali
effettuato nell'ambito dell'attività di amministrazione del condominio
si svolga nell'osservanza del principio di liceità (previsto all'art. 11
del Codice), in termini generali, possono formare oggetto di
trattamento da parte della compagine condominiale unitariamente
considerata −di regola con l'ausilio dell'amministratore di condominio
(nell'eventuale veste di responsabile del trattamento ai sensi degli
artt. 4, comma 1, lett. g), e 29 del Codice)− le sole informazioni
personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle
attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a
determinare, secondo le regole del codice civile (artt. 1117 ss. c.c.),
le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti (siano essi
proprietari o usufruttuari: cfr. art. 67 disp. att. c.c.). 2.1.
Le informazioni trattate possono riguardare non solo tutta la compagine
condominiale unitariamente considerata (ad esempio, i dati relativi a
consumi collettivi del condominio), ma possono altresì riferirsi a
ciascun partecipante, individualmente considerato, in quanto necessarie
ai fini dell'amministrazione comune: queste ultime consistono, ad
esempio, nei dati anagrafici e negli indirizzi dei partecipanti,
elementi la cui reciproca conoscenza può risultare indispensabile per
consentire la regolare convocazione dell'assemblea (alla luce delle
disposizioni contenute nell'art. 66 disp. att. c.c.), nonché per
verificare la validità delle deliberazioni dalla stessa adottate (ad
esempio, ai fini dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.). Del pari, possono
formare oggetto di trattamento anche le quote millesimali attribuite a
ciascuno dei condomini e i dati personali necessari a commisurarle o,
comunque, rilevanti per la determinazione di oneri nell'ambito
condominiale (art. 68 disp. att. c.c. e art. 1123 c.c.); dalle quote
millesimali è dato altresì ricavare il quorum per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo) e per la validità delle deliberazioni adottate (quorum deliberativo), secondo quanto disposto dall'art. 1136 c.c. Le
informazioni personali appena menzionate, riferibili a ciascun
partecipante, possono essere trattate per la finalità di gestione ed
amministrazione del condominio, a seconda dei casi, ai sensi dell'art.
24, comma 1, lett. a), b) o c) del Codice. 2.2.
Anche per esercitare i controlli in ordine all'esattezza dell'importo
dovuto a titolo di contributo per la manutenzione delle parti comuni e
per l'esercizio dei servizi comuni, ciascun partecipante può essere
informato in ordine all'ammontare della somma dovuta dagli altri; in
ragione delle regole sul mandato, che (per costante giurisprudenza)
trovano applicazione per regolare il rapporto tra i partecipanti e
l'amministratore, questi informa i singoli partecipanti degli eventuali
inadempimenti, sia nelle usuali forme del rendiconto annuale (art. 1130
c.c.), come pure, in ogni tempo, a seguito dell'esercizio del potere di
vigilanza e controllo spettante a ciascun partecipante al condominio
sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti
comuni (cfr. Cass., 26 agosto 1998, n. 8460; Cass., 29
novembre 2001, n. 15159; v. altresì, Provv. Garante 16 luglio 2003). Tali
informazioni potranno essere trattate dai partecipanti, perseguendo gli
stessi nell'esercizio della facoltà menzionata un legittimo interesse
non sopravanzato da quello degli interessati cui si riferiscono i dati,
ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice. Ricorrendone i
presupposti, i dati sopra citati possono altresì essere trattati in base
all'art. 24, comma 1, lett. f), del Codice. 2.3.
Solo in presenza del consenso dell'interessato (salva l'eventuale
pubblicità già attribuita a tali informazioni grazie alla loro
indicazione in elenchi pubblici), invece, possono essere trattate, in
quanto non eccedenti rispetto alla finalità di amministrazione della
cosa comune, le informazioni relative alle utenze telefoniche intestate
ai singoli partecipanti: il loro utilizzo, infatti, può agevolare,
specie in relazione a casi particolari di necessità ed urgenza (ad
esempio al fine di prevenire o limitare eventuali danni a parti
individuali o comuni dell'immobile), i contatti tra i partecipanti come
pure lo svolgimento delle incombenze rimesse all'amministratore del
condominio (cfr. Provv. 19 maggio 2000, in Boll. n. 13/2000, p. 7, doc. web n. 42268). 2.4.
Possono altresì formare oggetto di trattamento nell'ambito delle
menzionate finalità di amministrazione del condominio, dati personali di
natura sensibile o dati giudiziari, nella misura indispensabile al
perseguimento delle medesime finalità. Tale
ipotesi può ricorrere, ad esempio, in relazione al trattamento di dati
di natura sensibile e giudiziaria del personale alle dipendenze del
condominio in ordine al quale, salvo l'obbligo di rendere l'informativa
ai sensi dell'art. 13 del Codice, trovano applicazione lo speciale
presupposto di cui all'art. 26, comma 4, lett. d), del Codice (obblighi
del datore di lavoro) e le autorizzazioni generali del Garante nn. 1 e 7
del 2005 (relative al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di
lavoro e ai dati giudiziari). Ulteriori
ipotesi di trattamento di dati sensibili nell'ambito
dell'amministrazione condominiale possono comunque configurarsi: si
pensi al trattamento di dati sanitari effettuato in relazione a danni
alle persone, anche diverse dai condomini, e ai trattamenti di dati
sanitari di uno o più partecipanti connessi all'adozione di una delibera
assembleare avente ad oggetto l'abbattimento delle c.d. "barriere
architettoniche".
3. Comunicazione e diffusione di dati relativi ai partecipanti
3.1.
Salva la presenza di una causa giustificatrice (quale il consenso
dell'interessato o uno degli altri presupposti previsti all'art. 24 del
Codice), è illecita la comunicazione a terzi di dati personali riferiti
ai partecipanti: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, mettendo a
disposizione di terzi dati personali riportati nei prospetti contabili o
dei verbali assembleari o, ancora, consentendo la presenza in assemblea
–il cui svolgimento è suscettibile di videoregistrazione in presenza
del consenso informato dei partecipanti– di soggetti non legittimati a
parteciparvi. Possono
comunque partecipare all'assemblea soggetti terzi (ad esempio, tecnici o
consulenti) per trattare i punti all'ordine del giorno per i quali i
partecipanti ne ritengano necessaria la presenza (cfr. Provv. 19 maggio 2000,
cit.); con l'assenso dei partecipanti o sussistendo le condizioni
previste da specifiche disposizioni normative (quale ad esempio l'art.
10 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sulla
disciplina delle locazioni di immobili urbani) potrà partecipare
all'assemblea il conduttore di un immobile del condominio. 3.2.
Integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di
proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante
l'affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di
pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico, potendo tali
informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti,
nell'intervallo di tempo in cui l'avviso risulta visibile.
L'esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo
avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di
eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento
dell'assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi
ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di
comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la
trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali
riferiti a condomini individuati specificatamente (Provv. 12 dicembre 2001, in Boll. n. 23/2001, p. 7, doc. web n. 31007). 3.3.
Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali
devono essere adottate, se del caso anche a cura dell'amministratore del
condominio, idonee misure di sicurezza di cui agli artt. 31 ss. del
Codice.
4. Diritto d'accesso e informazioni relative alla complessiva gestione condominiale da parte dei partecipanti
4.1.
Ove si intenda esercitare il diritto d'accesso (e gli altri diritti
previsti dall'art. 7 del Codice, avvalendosi eventualmente della
particolare modalità di tutela prevista dagli artt. 145 del Codice) in
relazione ai dati riferibili direttamente all'intera compagine
condominiale (si pensi alle informazioni connesse ai contratti stipulati
nell'interesse del condominio, quali ad esempio quelli relativi alla
fornitura di beni e alla somministrazione di servizi, o in ordine ai
dati sul consumo e sugli importi di utenze complessivamente intestate al
condominio: cfr. Provv. 13 dicembre 2004), tale facoltà compete al
rappresentante della compagine condominiale, di regola l'amministratore. 4.2.
Come detto al punto 2, resta impregiudicata la circolazione tra i
partecipanti, in conformità alla disciplina civilistica (ed in
particolare grazie alle regole che, rispetto all'attività gestoria
dell'amministratore, presiedono all'esatta esecuzione del suo incarico
secondo le attribuzioni contenute nell'art. 1130 c. c., con particolare
riguardo all'obbligo di rendiconto) delle informazioni direttamente
riferibili direttamente alla gestione condominiale (e concernenti tutti i
partecipanti complessivamente considerati), come pure la loro eventuale
conoscibilità, sussistendone i presupposti, in base ad altre norme
presenti nell'ordinamento.
5. Diritto d'accesso e informazioni personali riferite ai partecipanti Rispetto
alle informazioni personali relative al singolo partecipante, anche se
oggetto di trattamento per finalità di gestione della cosa comune, resta
salvo il diritto del medesimo di accedere ai dati che lo riguardano
nelle forme previste dagli artt. 7 e ss. del Codice. Tale diritto può
essere esercitato nei confronti del condominio (inteso come la
collettività dei partecipanti), anche presentando la relativa istanza
all'amministratore.
Il
diritto d'accesso (e i restanti diritti individuati dal menzionato art.
7) non è riconosciuto al partecipante in ordine ai dati personali
riferibili agli altri condomini singolarmente intesi o all'intera
compagine condominiale (la cui conoscibilità è assicurata nei limiti e
con le modalità sopra indicate al punto 2 del presente provvedimento). 6. Ambiti esclusi
Sono
estranei all'ambito di applicazione della disciplina di protezione dei
dati comportamenti e forme di comunicazione, riconducibili all'alveo
delle relazioni di vicinato, posti in essere per finalità esclusivamente
personali (art. 5, comma 3, del Codice). Resta
salva la facoltà degli interessati di ricorrere all'autorità
giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza, in
particolare per conseguire il risarcimento del danno eventualmente
subito (art. 15 del Codice) o allorché i comportamenti siano
suscettibili di integrare fattispecie di reato (quali, ad esempio,
l'interferenza illecita nella vita privata, di cui all'art. 615 bis
c.p.). TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE prescrive,
ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai soggetti
titolari di un trattamento di dati personali nell'ambito dell'attività
di amministrazione dei condomini di adottare, nei termini di cui in
motivazione, le misure necessarie indicate nel presente provvedimento al
fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti,
avuto particolare riguardo: all'individuazione
dei dati pertinenti e non eccedenti, nell'amministrazione condominiale,
alle condizioni individuate al punto 2, e consistenti nei dati
personali, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari, necessari
all'attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee
a determinare le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti,
con particolare riguardo a: dati anagrafici e indirizzi dei partecipanti; quote millesimali attribuite a ciascuno dei condomini e dati personali necessari a commisurarle; dati personali relativi agli inadempimenti dei singoli condomini; dati relativi al numero di utenza telefonica del singolo partecipante;
alle modalità di comunicazione dei dati personali dei partecipanti, come indicate al punto 3, con particolare riguardo alla: comunicazione
dei dati riportati nei prospetti contabili o nei verbali assembleari o,
ammettendo in assemblea soggetti non legittimati a parteciparvi; diffusione
di dati personali effettuata mediante l'affissione di avvisi di mora
(o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali
accessibili al pubblico;
individua,
ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, nei termini di
cui in motivazione al punto 2.2., i casi nei quali il trattamento dei
dati personali nell'ambito dell'amministrazione di condomini può essere
effettuato presso i condomini nei limiti e alle condizioni ivi indicate,
al fine di perseguire i menzionati legittimi interessi e senza
richiedere il consenso degli interessati; dispone infine che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2006 IL PRESIDENTE Pizzetti IL RELATORE Fortunato IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli |